Il permesso di lavoro
In generale, la richiesta di un permesso di lavoro si effettua nel momento in cui si riceve il permesso di soggiorno (chiamato anche permesso di dimora).
Normalmente le persone che ricevono un permesso di soggiorno in Svizzera hanno il diritto di lavorare.
Chi richiede il permesso di lavoro? A seconda dello stato della persona e della durata del suo impiego, è il datore di lavoro o la persona stessa a presentare la richiesta.
Se avete domande sul vostro permesso di soggiorno e sui vostri diritti, potete contattare il Service de la population (Servizio per la popolazione, SPOP) e il Service de l’économie et de l’emploi (Servizio dell’economia e dell’occupazione, SEE) del Canton Giura. Questi servizi danno consulenza anche alle persone che e desiderano lavorare in Svizzera e non vi abitano ancora.
Avete il permesso B (rifugiato) o il permesso F, con o senza status di rifugiato? Non avete bisogno di un permesso speciale per lavorare. Il vostro datore di lavoro deve però inoltrare un modulo ufficiale per avvisare il cantone dell’inizio e della fine del vostro rapporto di lavoro. Deve annunciarlo nel cantone in cui lavorate. Questo annuncio è gratuito. Si chiama procedura di notificazione.
Siete richiedenti l’asilo e avete un permesso N?
Per lavorare è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Service de la population (Servizio per la popolazione, SPOP) e dal Service de l’économie et de l’emploi (Servizio dell’economia e dell’occupazione, SEE).